Descrizione
TUTTI I PROPRIETARI, POSSESSORI O TENUTARI-CONDUTTORI dei fondi frontisti delle strade comunali sono tenuti a:
− provvedere alla potatura di siepi e piante radicate sui propri fondi che invadono i confini della sede stradale, che provocano restringimenti della carreggiata o limitazioni della visibilità, della leggibilità della segnaletica orizzontale e verticale o creano ostacoli e limitazioni ai mezzi di manutenzione delle strade medesime;
− provvedere al taglio di tutte le piante che insistono sulla fascia di rispetto di mt. 6 dal bordo esterno della carreggiata (misurata orizzontalmente dal confine di proprietà stradale) e alla rimozione di ogni alberatura che per essiccamento e forte inclinazione risulti pericolosa per la circolazione in previsione dieventi meteorologici avversi.
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Ultimo aggiornamento
25/09/2025 14:36